Whistleblowing

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

INDICE

1. FINALITÀ
2. DEFINIZIONI 
3. PERCHE’ L’ENTE È SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING 
4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 
5. SOGGETTI TUTELATI NELL’AMBITO DEL SETTORE PRIVATO 
6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO DELL’ENTE 
6.1. CHI PUÒ INVIARE LA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 
6.2. QUALI SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 
6.3. SOGGETTO A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 
6.4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 
6.5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 
6.5.1. PROCEDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE 
6.5.2. AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE 
6.5.3. ISTRUTTORIA 
6.5.4. REPORTISTICA 
6.6. SEGNALAZIONI ANONIME 
7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO ALL’ENTE 
7.1. CHI PUÒ INVIARE LA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO 
7.2. QUALI SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO 
7.3. SOGGETTO A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO 
7.4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO 
8. DIVULGAZIONE PUBBLICA 
9. MISURE DI PROTEZIONE 
10. SANZIONI 
11. SEGNALAZIONI AL COLLEGIO SINDACALE 
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
13. DIFFUSIONE 
14. RINVIO 



1. FINALITÀ
Enterprise Srl (di seguito Ente) pubblica e rende operativa la seguente procedura (di seguito anche Procedura, Documento, Policy) in tema di whistleblowing al fine di agevolare l’emersione di comportamenti potenzialmente illeciti o dannosi per la Ente.
Inoltre, il Documento persegue l’ulteriore scopo di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, nelle parti applicabili.
Di talché, la Policy viene diffusa internamente nonché pubblicata sul sito internet dell’Ente.


2. DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni:
a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del D.Lgs. 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 24/2023;
f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona
j) acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
k) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
l) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
m) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
n) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.



3. PERCHE’ L’ENTE È SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING
L’Ente è soggetto alla disciplina del whistleblowing in quanto:
a) Ente che ha impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;


4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
Con riferimento alle caratteristiche dell’Ente, la disciplina di tutela di cui al D.Lgs. 24/2023 si applica a:
a) violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento, ovvero segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni su violazioni che consistono in:
i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al predetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

La disciplina di tutela non si applica:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Restano altresì ferme le disposizioni nazionali o dell’UE su: Informazioni classificate, Segreto professionale forense, Segreto professionale medico, Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, Norme di procedura penale, Autonomia e indipendenza della magistratura, Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, Esercizio dei diritti dei lavoratori.



5. SOGGETTI TUTELATI NELL’AMBITO DEL SETTORE PRIVATO
Le tutele previste dalla legge in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono assicurate ai seguenti soggetti:
a. Lavoratori subordinati o assimilati;
b. Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente;
c. Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente;
d. Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Ente;
e. Azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente (es. in fase di selezione) o successivamente (solo in caso di informazioni apprese nel corso del rapporto) alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
Le tutele previste dalla legge in caso di segnalazione si applicano anche:
a. Al facilitatore;
b. Alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c. Ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d. Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.



6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO DELL’ENTE

6.1. CHI PUÒ INVIARE LA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
Il canale di segnalazione interno è rivolto ai soggetti indicati nel paragrafo “5. SOGGETTI TUTELATI NELL’AMBITO DEL SETTORE PRIVATO”.

6.2. QUALI SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
L’Ente intende consentire di inviare attraverso il canale di segnale interno, le informazioni su violazioni indicate al paragrafo “4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO”.

6.3. SOGGETTO A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
Il canale di segnalazione è affidato al seguente soggetto principale:
- Sig. R. Dalla Torre, soggetto interno, dipendente ufficio crediti
Qualora la segnalazione riguardi il soggetto principale sopra indicato o coinvolga quest’ultimo, il canale di segnalazione è affidato al seguente destinatario alternativo:
- Sig. C. Poli, soggetto interno, dipendente ufficio commerciale
Se il destinatario alternativo rilevasse che la segnalazione non riguardi il soggetto principale o non coinvolga il soggetto principale, il soggetto destinatario alternativo trasmette, entro sette giorni dal su ricevimento, al destinatario principale, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Al soggetto diverso da quelli sopra riportati che riceva una segnalazione è fatto obbligo: (i) di inoltrare al soggetto destinatario sopra definito, mediante i canali di segnalazione interna di seguito indicati, entro sette giorni eventuali segnalazioni ricevute con relativa documentazione; (ii) di dare notizia al segnalante, se noto, della trasmissione della segnalazione al soggetto destinatario sopra indicato; (iii) di non trattenere copie cartacee o digitali della segnalazione; (iv) di attenersi alla più assoluta riservatezza tanto sulla circostanza di aver erroneamente ricevuto una segnalazione quanto sul contenuto della stessa.

6.4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
Le segnalazioni, come sopra definite, devono avere ad oggetto le circostanze sopra descritte e devono essere quanto più possibile chiare nonché contenere tutti gli elementi utili a consentire di procedere agli opportuni accertamenti.
A tal fine, il contenuto suggerito della segnalazione è il seguente:
- nome, cognome e data di nascita del segnalante;
- posizione o funzione all’interno dell’Ente del segnalante;
- descrizione dettagliata e completa dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione di luoghi e tempi (se conosciuti), del soggetto cui attribuire i fatti segnalati (da individuare, se possibile, con le generalità o la posizione ricoperta), di altri soggetti a vario titolo coinvolti (da individuare, se possibile, con le generalità o la posizione ricoperta);
- atti, documenti o altro materiale a supporto di quanto segnalato;
- un indirizzo fisico presso cui inviare la corrispondenza e, preferibilmente, un recapito telefonico.
Le segnalazioni possono essere inoltrate:
- In busta chiusa con le seguenti modalità:
o Inserire in una busta i dati identificativi del segnalante e gli eventuali recapiti unitamente alla eventuale fotocopia del documento di riconoscimento;
o Inserire in una seconda busta la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
o Inserire le due buste in una terza busta che rechi all’esterno la dicitura, su entrambi i lati, RISERVATA PERSONALE a Sig. R. Dalla Torre, oppure, solo qualora la segnalazione riguardi quest’ultimo o coinvolga quest’ultimo RISERVATA PERSONALE a Sig. C. Poli;
o Spedire il plico: presso la sede delle Ente all’indirizzo Via dell'Ora del Garda, 103, 38121 Trento TN.
- Mediante una richiesta di incontro da inviare in busta chiusa con le seguenti modalità:
o Inserire in una busta i dati identificativi del segnalante unitamente alla eventuale fotocopia del documento di riconoscimento;
o Inserire in una seconda busta la richiesta di incontro, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
o Inserire le due buste in una terza busta che rechi all’esterno la dicitura, su entrambi i lati, RISERVATA PERSONALE a Sig. R. Dalla Torre oppure, solo qualora la segnalazione riguardi quest’ultimo o coinvolga quest’ultimo RISERVATA PERSONALE a Sig. C. Poli;
o Spedire il plico: presso la sede delle Ente all’indirizzo Via dell'Ora del Garda, 103, 38121 Trento TN.
- Oralmente ai seguenti numeri di telefono non registrato:
o Numero 338 8747233, dedicato al Sig. Roberto Dalla Torre, oppure, solo qualora la segnalazione riguardi quest’ultimo o coinvolga quest’ultimo, numero 333 9668907 riservato al Sig. Carlo Poli.
Al personale è fatto assoluto divieto di aprire le buste contenenti le diciture sopra indicate.
Nel processo di gestione della segnalazione, viene garantita la riservatezza dell’identità di segnalante.
Il soggetto destinatario sopra indicato rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione ai recapiti comunicati entro sette giorni dalla data di ricezione.

6.5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
L’iter di gestione della segnalazione segue le fasi di seguito indicate. Resta intesto che il soggetto destinatario documenterà e manterrà traccia scritta di tutte le operazioni effettuate, in un archivio ad accesso esclusivo di ciascun soggetto gestore.

6.5.1. PROCEDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE
Il soggetto destinatario valuta preliminarmente che la segnalazione rientri nel perimetro applicativo della Policy e del D.Lgs. 24/2024.
Dunque, verifica che sussistano i presupposti per dare corso al procedimento, accertandosi che il segnalante sia legittimato ad effettuare la segnalazione e che l’oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.
Se accerta che la segnalazione è improcedibile formula una motivazione scritta e la conserva con la segnalazione. Di tale improcedibilità fornisce riscontro scritto al segnalante ai recapiti da questo comunicati, indicando, ove possibile, l’ufficio o il recapito presso cui inviare segnalazioni della specie di quella trasmessa (es. ufficio reclami). Il riscontro deve essere fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
Se la segnalazione viene, al contrario, ritenuta procedibile formula la motivazione scritta con la quale dichiara procedibile la segnalazione e procede con la fase successiva.

6.5.2. AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE
Il soggetto destinatario, valuta poi che la segnalazione, dichiarata procedibile, sia ammissibile come segnalazione di whistleblowing.
Il soggetto destinatario verifica che: (i) la segnalazione contenga tutti gli elementi essenziali; (ii) che non sia manifestamente infondata rispetto a violazioni tipizzate dal legislatore; (iii) che l’esposizione dei fatti non sia talmente generica da non consentirne la comprensione.
Se accerta che la segnalazione è inammissibile formula una motivazione scritta e la conserva con la segnalazione. Di tale improcedibilità fornisce riscontro scritto al segnalante ai recapiti da questo comunicati, indicando, ove possibile, l’ufficio o il recapito presso cui inviare segnalazioni della specie di quella trasmessa (es. ufficio reclami). Il riscontro deve essere fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
Se la segnalazione viene, al contrario, ritenuta ammissibile formula la motivazione scritta con la quale dichiara ammissibile la segnalazione e procede con la fase successiva.

6.5.3. ISTRUTTORIA
Il soggetto destinatario, dichiarata la segnalazione procedibile e ammissibile, avvia l’istruttoria.
Il soggetto destinatario mantiene le interlocuzioni con il segnalante, può chiedere integrazioni, può acquisire informazioni o documenti anche da altri soggetti.
Il soggetto destinatario può altresì avvalersi di altre funzioni interne o di soggetti terzi esterni (es. avvocati o consulenti tecnici), garantendo gli obblighi di riservatezza del segnalante.
Se accerta che la segnalazione non è fondata formula una motivazione scritta di archiviazione della segnalazione e la conserva con la segnalazione. Di tale archiviazione fornisce riscontro scritto al segnalante ai recapiti da questo comunicati, indicando, ove possibile, l’ufficio o il recapito presso cui inviare segnalazioni della specie di quella trasmessa (es. ufficio reclami). Il riscontro deve essere fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
Se la segnalazione viene, al contrario, ritenuta fondata produce un report scritto con gli elementi acquisiti, garantendo sempre la riservatezza dell’identità del segnalante, e lo invia al Consiglio di Amministrazione per le decisioni successive. Al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti. In tale ultimo caso, il gestore della segnalazione invia entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, un riscontro scritto con gli esiti della segnalazione.
Se l’iter di accertamento non si è ancora concluso entro il termine previsto per il riscontro, invia comunque, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, un riscontro scritto, ai recapiti comunicati, con l’attività svolta fino a quel momento e, successivamente, un riscontro con l’esito finale.

6.5.4. REPORTISTICA
Oltre ai report conclusivi di cui al punto precedente, ciascun soggetto gestore invia al Consiglio di Amministrazione una relazione sintetica annuale con le informazioni aggregate relative all’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, ive incluse quelle improcedibili, inammissibili o archiviate.

6.6. SEGNALAZIONI ANONIME
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e dunque trattate come segnalazioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni applicabili anche alle segnalazioni anonime.


7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO ALL’ENTE
7.1. CHI PUÒ INVIARE LA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
Il canale di segnalazione esterna è rivolto ai soggetti indicati nel paragrafo “5. SOGGETTI TUTELATI NELL’AMBITO DEL SETTORE PRIVATO”.
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.2. QUALI SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
Mediante il canale di segnalazione esterno è possibile inviare le informazioni su violazioni indicate al paragrafo “4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO”, lettera a, ovvero le “violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento”.

7.3. SOGGETTO A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
Il canale di segnalazione esterno è gestito, come previsto per legge dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

7.4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
Per informazioni sul canale di segnalazione esterno si rinvia al sito istituzionale di ANAC:
- https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.


8. DIVULGAZIONE PUBBLICA
Alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 24/2023, il segnalante può inoltre effettuare una divulgazione pubblica beneficiando delle misure di protezione prescritte nel D.Lgs. 24/2023


9. MISURE DI PROTEZIONE
Nei limiti di quanto sancito dal D.Lgs. 24/2023, nei confronti dei soggetti indicati nel paragrafo “5. SOGGETTI TUTELATI NELL’AMBITO DEL SETTORE PRIVATO” si applicano le seguenti misure di protezione:
a. Divieto di ritorsione;
b. Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.
Le condizioni per l’applicazione delle misure di protezione sono inserite negli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 24/2023, a cui si rinvia.



10. SANZIONI
Fermi restando gli altri eventuali profili di responsabilità e le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da ANAC, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 24/2023, i soggetti, ivi inclusi il segnalante e il destinatario della segnalazione, che violano la presente procedura, pongono in essere i comportamenti descritti dall’art. 21 del D.Lgs. 24/2023 o violano le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 possono essere sanzionati con sanzioni differenti a seconda della qualifica del soggetto responsabile del comportamento violativo delle norme di cui sopra.
Più in particolare, nei confronti dei soggetti qualificati come dipendenti o assimilati a dipendenti, troveranno applicazione le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di riferimento.
Nei confronti di soggetti esterni, l’eventuale violazione configura una ipotesi di grave inadempimento contrattuale, con diritto dell’Ente di risolvere il contratto in essere.

11. SEGNALAZIONI AL COLLEGIO SINDACALE
La presente procedura affianca e non sostituisce quelle di denuncia al Collegio Sindacale previste dal Codice Civile.


12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l’Ente (di seguito, nella presente informativa denominata “Titolare”) fornisce, con riguardo ai dati personali trattati nelle segnalazioni di whistleblowing attraverso il canale interno dell’ente, le seguenti informazioni. La presente informativa riguarda dunque il trattamento dei dati di chi effettua la segnalazione, di chi viene citato in una segnalazione o di chi viene coinvolto nel processo di gestione di una segnalazione. Non concerne, invece, i dati personali trattati nelle segnalazioni di whistleblowing attraverso il canale esterno di segnalazione, gestito da ANAC, in qualità di autonomo titolare del trattamento.

1. Titolare
ENTERPRISE S.R.L.
Via dell’Ora del Garda, 103
38086 - Trento (TN)
Mail info@enterprisesrl.it
Tel 0461 822264
Sito Web https://www.enterprisesrl.it
Responsabile della Protezione dei dati personali
ll Responsabile della Protezione dei dati nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo mail:dpo@enterprisesrl.it

2. Finalità e base giuridica del trattamento
a. I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità automatizzate e non, per le finalità di seguito indicate secondo la base giuridica appresso riportata. Il conferimento di tali dati è necessario per gestire la segnalazione e un eventuale rifiuto, ove possibile, potrebbe comportare l’impossibilità di gestire la segnalazione stessa. A tale ultimo proposito, si precisa, infatti, che le segnalazioni anonime, ovvero senza conferimento dei dati identificativi del segnalante, saranno trattate nei limiti di quanto previsto dalla procedura di whistleblowing e, dunque, l’eventuale rifiuto del segnalante di fornire la propria identità potrebbe determinare l’impossibilità di gestire la segnalazione.
a.1 Finalità: Adempimento degli obblighi di legge; Categorie di dati: Dati personali (principalmente dati anagrafici, dati di contatto, dati di accesso e di identificazione, dati di navigazione, dati di log, dati della posta elettronica, altri dati contenuti nella segnalazione o raccolti nella gestione della stessa che potrebbero anche essere qualificabili come categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati); Base giuridica: Necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 (art. 6, 1, c, Regolamento UE 2016/679; art. 9, 1, g, Regolamento UE 2016/679; art. 10, Regolamento UE 2016/679).
a.2 Finalità: Gestione delle segnalazioni di whistleblowing; Categorie di dati: Dati personali (principalmente dati anagrafici, dati di contatto, dati di accesso e di identificazione, dati di navigazione, dati di log, dati della posta elettronica, altri dati contenuti nella segnalazione o raccolti nella gestione della stessa che potrebbero anche essere qualificabili come categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati), Base giuridica: Necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 (art. 6, 1, c, Regolamento UE 2016/679; art. 9, 1, g, Regolamento UE 2016/679; art. 10, Regolamento UE 2016/679). Si specifica che in alcuni casi previsti dalla normativa in materia di whistleblowing, alcuni trattamenti saranno possibili solo previo consenso dell’interessato (art. 6, 1, a, Regolamento UE 2016/679), come nel caso in cui si voglia documentare su un dispositivo idoneo alla conservazione una segnalazione acquisita tramite linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato.
a.3 Finalità: Gestione del contenzioso; Categorie di dati: Dati personali (principalmente dati anagrafici, dati di contatto, dati di accesso e di identificazione, dati di navigazione, dati di log, dati della posta elettronica, altri dati contenuti nella segnalazione o raccolti nella gestione della stessa che potrebbero anche essere qualificabili come categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati); Base giuridica: Necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, 1, f, Regolamento UE 2016/679); Necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (art. 9, 2, f, Regolamento UE 2016/679; art. 10, Regolamento UE 2016/679).

3. Categorie di destinatari
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a gestire il canale interno di segnalazione (art. 12, c. 2, D. Lgs. 24/2023).
Nell'ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p. (art. 12, c. 3, D. Lgs. 24/2023).
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (art. 12, c. 4, D. Lgs. 24/2023).
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Tuttavia, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità (art. 12, c. 5, D. Lgs. 24/2023) e previo avviso scritto al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati (art. 12, c. 6, D. Lgs. 24/2023).
Inoltre, sempre previo consenso della persona segnalante e avviso scritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, l’identità della persona segnalante può essere rilevata se sia indispensabile ai fini della difesa delle persone coinvolte (art. 12, c. 6, D. Lgs. 24/2023).
Nell’ambito delle finalità sopra indicate i dati raccolti potrebbero essere comunicati, per obbligo legale o per ragioni di natura strumentale alla segnalazione, ai soggetti seguenti: Enti pubblici, organi preposti a controlli e verifiche, enti assimilati ad enti pubblici; professionisti, consulenti o società che operano per l'impresa; altre organizzazioni che erogano servizi per la società (es. servizi informatici, di revisione). Resta inteso che anche in caso di comunicazione verranno garantite le misure di protezione nei confronti del segnalante secondo quanto previsto dalla procedura di whistleblowing e in conformità alle norme per tempo applicabili.

4. Diffusione dei dati
I dati non saranno soggetti a diffusione.

5. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento potrebbe trasferire dati personali a un paese terzo per ragioni strumentali alle finalità di cui sopra. Qualora si debba ricorrere a soggetti residenti fuori dal territorio dell’Unione Europea, saranno adottate le cautele richieste dal Regolamento, basando il trasferimento su: decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; garanzie adeguate espresse dal soggetto residente fuori dal territorio dell’Unione Europea; norme vincolanti d’impresa.

6. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti verranno conservati: (i) per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione per le finalità di cui al punto 2.a (art. 14, c. 1, D.Lgs. 24/20023). (ii) Fino alla scadenza dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione per le finalità di cui al punto 2.a.3.

7. Fonte dei dati
I dati, a seconda dei casi sono conferiti: dal segnalante, da chi viene citato in una segnalazione o da chi viene coinvolto nel processo di gestione di una segnalazione. I dati possono inoltre essere estratti da banche dati aziendali o da database pubblici (es. registro delle imprese).

8. Diritti dell’interessato
In relazione ai dati conferiti l’interessato, compatibilmente con le previsioni normative in materia di whistleblowing, può chiedere di esercitare i seguenti diritti: accesso, cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati. Simili diritti, non possono essere esercitati qualora possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte (art. 2-udecies, c.1, lett. f, D.lgs. 196/2003).
Per esercitare i diritti può inviare richiesta agli indirizzi del Titolare sopra indicati (punto 1, “TITOLARE”, “dati di contatto”). Il solo segnalante, fino a che la sua identità è protetta, può esercitare i diritti rivolgendosi al soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione.
Se un interessato ritiene che un trattamento violi il Regolamento (UE) 2016/679 può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato membro in cui risiede, lavora o in cui si è verificata la violazione (in Italia, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).



13. DIFFUSIONE
L’Ente si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza della Policy, divulgandola presso i soggetti interessati mediante apposite e adeguate attività di comunicazione.
Per il raggiungimento di questo fine l’Ente:
a. Diffusione interna: (i) distribuisce la Policy attraverso la consegna a tutti i destinatari e l’affissione nelle bacheche aziendali; (ii) effettua adeguate attività formative o informative nei confronti del personale interno affinché la conoscenza della Policy sia effettiva;
b. Distribuzione esterna: (i) consegna il Documento ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori, ai partner, a coloro che agiscano in nome e per conto dell’Ente; (ii) pubblica la Policy sul sito internet dell’Ente; (iii) chiede ad ogni soggetto che intrattenga rapporti contrattuali con l’Ente (ad esempio fornitori o prestatori di servizi) di adeguare i propri comportamenti ai valori indicati. In ogni rapporto contrattuale che vede come parte l’Ente viene inserita apposita clausola che fa riferimento al rispetto della Policy e prevede la risoluzione del rapporto in ipotesi di violazione dello stesso.



14. RINVIO
Si applicano in ogni caso le disposizioni, a cui si rinvia, contenute nel D.Lgs. 24/2023 e nelle linee guida ANAC accessibili qui: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+-+linee+guida+whistleblowing++versione+unitaria.pdf/4cb30860-0676-5bf3-44d2-eaaeefba5ce4?t=1689332547758

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